L?elaborato tratta il delicato tema della legittima difesa esercitata nel domicilio, che � stato oggetto di due riforme negli ultimi quindici anni ? prima nel 2006, poi nel 2019 ?, suscitando diffuse critiche e contrastanti pareri in ordine alla sua esatta portata. La grande attenzione pubblica per l?istituto e i due interventi legislativi hanno stimolato l?interesse e il desiderio di approfondire l?origine, la ratio e l?evoluzione della scriminante di cui all?art. 52 c.p. Lo scopo della presente indagine � duplice: da una parte, si � cercato di comprendere le esigenze sottostanti alle riforme e, pi� in generale, il fondamento del bisogno cos� ben radicato nella societ� contemporanea di una differenziazione di trattamento per le aggressioni perpetrate all?interno dell?abitazione; dall?altra, invece, partendo dallo studio della disciplina attualmente in vigore e dell?applicazione concreta della medesima ad opera della giurisprudenza, si � provato a trovare un equilibrio pi� soddisfacente tra le esigenze diffuse e il rispetto della Carta costituzionale e della Convenzione europea dei diritti dell?uomo, in sintesi una ?contro-riforma sostenibile?. La tesi si articola in tre parti, di cui la prima � dedicata all?analisi storico-comparatistica della causa di giustificazione. In particolare, lo studio ripercorre le origini dell?istituto a partire dal diritto romano sino ai giorni nostri, cercando di evidenziare i precedenti storici atti a spiegare l?attuale predisposizione di una figura speciale di legittima difesa a beneficio di colui che sia aggredito in luoghi privati in ordine ai quali vanti uno ius excludendi alios nei confronti dell?aggressore. La ricerca storica � affiancata da un?indagine comparatistica, anch?essa impostata in prospettiva storica, che allarga lo sguardo alle scelte compiute in argomento dai principali ordinamenti europei ? segnatamente quello francese e inglese ?, nonch� dal sistema federale statunitense. La seconda parte della tesi ha ad oggetto il diritto interno vigente; in particolare l?elaborato affronta prima la legge n. 59 del 13 febbraio 2006 e poi la legge n. 36 del 26 aprile 2019, ossia le riforme che hanno conferito rilievo alla figura speciale della legittima difesa domiciliare. A tal fine, si considera tanto il contesto politico criminale che ne ha segnato l?origine, quanto il contenuto delle riforme alla luce della giurisprudenza di legittimit�; � stato infatti svolto uno studio su tutte le pronunce emesse dalla Corte di Cassazione in materia di legittima difesa domiciliare dal 1� gennaio 2000 sino al 1� gennaio 2021. Grazie a tale ricerca � emerso da una parte come la prima riforma risulti sostanzialmente priva di ricadute concrete e, dall?altra, come il secondo intervento legislativo, ove non sottoposto a un?interpretazione correttiva alla luce delle direttrici costituzionali e convenzionali europee, sia pericoloso per la tenuta del sistema. Lungo tale direttrice, l?indagine si sofferma in particolare sul ruolo che dovrebbero assumere il requisito della necessit� e le presunzioni normative di legittimit� della reazione. Con riferimento al caso dell?eccesso, poi, si prospettano i criteri rilevatori del grave turbamento e delle condizioni di minorata difesa a cui si ricollegano effetti scusanti. La terza ed ultima parte dell?elaborato, infine, tratta l?istituto in una prospettiva de iure condendo; nello specifico, prendendo le mosse dai risultati raggiunti attraverso l?indagine realizzata, si � provato ad avanzare una proposta di risistemazione della causa di giustificazione che si articola in tre passaggi, idealmente collegati tra loro. Secondo tale ipotesi di lavoro, l?art. 52 c.p. guadagnerebbe in razionalit� ed efficacia se, anzitutto, fossero eliminati i commi disciplinanti la legittima difesa domiciliare attualmente in vigore; inoltre, alla disposizione di cui al c. 1 dell?art. 52 c.p. dovrebbe affiancarsi una scusante legata allo stato di turbamento emotivo vissuto dall?aggredito, applicabile alla fattispecie generale per i casi di eccesso e di errore sulla legittima difesa; infine, si potrebbe prevedere una presunzione iuris tantum di pericolo attuale per la sola incolumit� dei presenti in caso di aggressione perpetrata all?interno del domicilio e dell?esercizio commerciale. La compresenza di tali proposte modificative sembrerebbe in grado di conferire un rinnovato equilibrio alla causa di giustificazione, da una parte dando voce e riconoscimento alle istanze diffuse, dall?altra rispettando i principi e i valori di cui la Costituzione e la Convezione europea dei diritti dell?uomo sono espressione, dall?altra ancora imprimendo una spinta contraria rispetto all?attuale tendenza antistatalista, se non addirittura anticostituzionale, di cui le due recenti riforme in materia si sono rese portavoce.