1. L'ONTOLOGIA DEI 'NUOVI DANNI' E LE FUNZIONI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
- Author
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PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, R. FAVALE, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. FEOLA, and PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino
- Subjects
danno biologico ,danno morale ,danno non patrimoniale ,danno esistenziale ,danno patrimoniale e non patrimoniale "da reato" ,risarcimento dei danni ,danno tanatologico ,"responsabilità civile" ,danno all'ambiente ,danno alla reputazione personale - Abstract
Nell'esaminare le nuove figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologico, danno psichico, danno riflesso, danno ambientale, danno alla reputazione personale ecc.) che hanno trovato riconoscimento nella più recente giurisprudenza, si pongono in evidenza le incongruenze logiche e giuridiche di un “modello bipolare” inidoneo a fornire una rappresentazione unitaria e coerente del sistema di responsabilità civile, che comprenda ogni forma di danno (non soltanto patrimoniale) ed ogni tipo di riparazione (non soltanto in denaro, ma anche in forma specifica). In particolare, si critica il tradizionale orientamento della Cassazione contrario a risarcire il danno da morte, che ha indotto ad elaborare il c.d. criterio cronometrico ed altri escamotages (danno biologico terminale, ad es.), dichiaratamente incostituzionali, al fine di tentare di riparare il danno patito iure proprio dalla vittima. Si condivide, invece, il recente overruling della Cassazione (n. 1361 del 2014) che, sulla base di una dottrina che si fa giurisprudenza, sancisce, finalmente, la risarcibilità del danno da perdita della vita. Questo risulta essere un danno biologico, ma non un danno alla salute (anche perché bios significa vita e non salute), che è alternativo rispetto al danno biologico terminale. L’impossibilità di applicare la teoria differenziale ai danni immateriali induce a ravvisare nel danno da perdita della vita, così come nel danno alla salute, un evento dannoso risarcibile che, a sua volta, può essere causa di ulteriori conseguenze patrimoniali (danno emergente, lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale da agonia, «danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale»). Da qui la critica ad un’impropria nozione di danno-conseguenza ed alla sua dubbia identificazione con la prova (presuntiva) del danno. In attesa di uno specifico sistema di liquidazione, la tendenza dei giudici a riferirsi, pur nella qualità di mero “parametro”, al dato del 100% d’invalidità permanente appare una soluzione conforme alla natura biologica del danno da perdita della vita. Sulla scia di recenti interventi legislativi, la Cassazione considera, ormai in ogni ambito, i danni biologico, morale ed esistenziale come pregiudizi «ontologicamente diversi» e «tutti risarcibili». Ma tale idea deve essere coniugata ad una più complessiva riflessione sulle funzioni della responsabilità delittuale. Nel caso di danni “civili”, siano essi patrimoniali o non patrimoniali, la funzione di compensation è assicurata dal criterio dell’ingiustizia del danno di cui all’art. 2043 c.c. Nel caso di danni “da reato”, invece, siano essi patrimoniali o non patrimoniali, la riparazione deve assumere un funzione preventivo-punitiva, così come disposto dagli artt. 2059 c.c. e 185 c.p.
- Published
- 2014